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DGCM
Div05
Riconoscimento qualifiche professionali estere
Procedimento relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali, che permette di esercitare in Italia la professione per la quale i soggetti hanno conseguito la qualifica nel Paese di provenienza, alle condizioni previste dall’ordinamento italiano. La qualifica professionale è certificata da un titolo di formazione ottenuto a conclusione di un percorso di studi, da un attestato di competenza o da un’esperienza professionale acquisita mediante un periodo continuativo di esercizio dell’attività in questione. Il riconoscimento può essere richiesto da tutti i cittadini italiani, da quelli appartenenti all’U.E. o extra comunitari, che intendano esercitare sul territorio italiano la professione per la quale hanno conseguito un titolo professionale estero o vantano un’esperienza nella professione maturata all’estero da un congruo numero di anni.
Vincenzo Maria Morelli
La materia è disciplinata dalla Direttiva 2005/36/CE e dal Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e ss.mm. e ii., oltre che dalla normativa nazionale specifica per ciascuna delle professioni (di cui all’allegato IV della direttiva e del decreto legislativo) per le quali il riconoscimento delle corrispondenti qualifiche professionali conseguite all’estero è di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
120 giorni (dall’acquisizione della documentazione completa)
https://www.mimit.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/titoli-professionali-esteri
DGCM
Div07
ELENCO ASSOCIAZIONI CONSUMATORI - ISCRIZIONE
Iscrizione nell’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale
Matteo Di Donato
Art. 137, comma 2, del Codice del Consumo - D.M. 21.01.2012, n. 260 - art. 3 - «Regolamento recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del Codice del consumo.»Iscrizione nell’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale
90 GIORNI entro 45 gg vengono richiesti documenti o notizie e il termine si interrompe e ricomincia a decorrere per una sola volta dal momento della ricezione di quanto richiesto
http://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/tutela-del-consumatore/associazioni-dei-consumatori/normativa-per-le-associazioni
DGCM
Div07
ELENCO ASSOCIAZIONI CONSUMATORI -CONFERMA ISCRIZIONE
conferma annuale delle associazione dei consumatori già iscritte nell'elenco unico nazionale.
Matteo Di Donato
Art. 137, comma 2, del Codice del Consumo - D.M. 21.01.2012, n. 260 - art. 5 e 6 - «Regolamento recante norme per la conferma iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del Codice del consumo.»
entro il 31 ottobre di ogni anno, qualora la Direzione generale richieda notizie o documenti alle associazioni, il termine può protrarsi entro la fine anno in corso.
http://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/tutela-del-consumatore/associazioni-dei-consumatori/normativa-per-le-associazioni
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Div07
Manifestazioni a premio - Attività di controllo
Attività di controllo svolta d’ufficio o su segnalazione di soggetti interessati, nei casi di manifestazioni che si ritengono vietate
Matteo Di Donato
D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 - art. 12 «Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell’ art. 19, comma 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449»
120 giorni
https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/concorrenza-e-commercio/manifestazioni-a-premio