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Appalto del servizio di gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662
Paragrafo 7.2 lettera d) "Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili"
In merito al paragrafo 7.2 lettera d) "Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) IVA esclusa.”, si chiede conferma che:- per fatturato si intende il totale delle somme fatturate nei tre esercizi finanziari disponibili.- gli ultimi tre esercizi finanziari disponibili alla data di pubblicazione del bando sono da intendersi gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 indipendentemente dall’approvazione del relativo bilancio di esercizio per l’anno 2020.
Si conferma, in ordine al primo aspetto, che al punto 7.2, lettera d) del disciplinare di gara, per fatturato specifico si intenda il totale delle somme fatturate nel settore di attività richiesto, e, in ordine al secondo aspetto, che debbano prendersi in considerazione gli esercizi finanziari chiusi al 31.12.2017, al 31.12.2018 e al 31.12.2019, in considerazione del fatto che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (08.02.2021) non saranno ancora decorsi il termine per l’approvazione del bilancio di esercizio e il termine finale per la presentazione delle dichiarazioni IVA relativi all’esercizio finanziario 2020.
Tale indicazione appare in linea con l’orientamento espresso dalla recente giurisprudenza amministrativa (Tar Sicilia, Catania, Sez. II, 24/ 06/ 2020, n.1467) e dall’Autorità Nazionale anticorruzione (si veda ex multis, delibera n. 501 del 5 giugno 2019).
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Paragrafo 17.2 del disciplinare di gara “METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA”
Il disciplinare di gara prevede al paragrafo 17.2 “METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA” la seguente formula per la determinazione del coefficiente relativo agli elementi quantitativi dell’offerta tecnica:𝑉𝑎𝑖 = 𝑅𝑎 / 𝑅𝑚𝑎𝑥 dove: 𝑉𝑎𝑖 = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1 𝑅𝑎 = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a 𝑅𝑚𝑎𝑥 = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente. Tenuto conto che i valori degli elementi quantitativi di cui alla colonna “Q” non sono espressi in termini di ribasso ma in valore assoluto, si chiede conferma che:• 𝑅𝑎 è da intendersi il valore assoluto relativo al sub criterio di valutazione indicato nell’offerta tecnica dal concorrente a• 𝑅𝑚𝑎𝑥 è da intendersi il maggiore tra i valori assoluti, relativi al sub criterio di valutazione, indicati da tutti i concorrenti • conseguentemente, l’espressione “ribasso” ivi contenuta è da considerarsi un mero refuso.
Si conferma l’interpretazione prospettata, specificando che il disciplinare riporta la formulazione tipo fornita dalle linee guida n. 2 del 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
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paragrafo 17.1 del disciplinare di gara CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Con riferimento al paragrafo 17.1, sub criterio 1.1 “Ammontare complessivo delle garanzie rilasciate alle imprese nell’ultimo triennio” si chiede se dovrà essere indicato: l’importo del finanziamento concesso dagli intermediari finanziari o l’importo massimo garantito corrispondente all’esposizione dal fondo di garanzia.
Si specifica che ai fini della valorizzazione del criterio 1, sub criterio 1.1 “Ammontare complessivo delle garanzie rilasciate alle imprese nell’ultimo triennio”, riportato al paragrafo 17.1 del disciplinare di gara, andrà considerato l’importo massimo garantito a valere sullo strumento di garanzia.
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Punto 3 del disciplinare di gara - Oneri per la sicurezza
Il punto 3 del disciplinare di gara prevede che "l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00, stante la natura intellettuale delle prestazioni previste nell’ambito del servizio". Trattandosi di attività intellettuale, si chiede conferma che nell’offerta economica non debbano essere indicati neppure i costi della manodopera e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro come previsto dall’art. 95 comma 10 del codice degli appalti.
Considerato che al punto 3 del disciplinare di gara risulta specificata la natura intellettuale del servizio oggetto dell’appalto da affidare, si conferma, in applicazione di quanto previsto dall’art. 95, comma 10, che nell’offerta economica non debbano essere indicati i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
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PUNTO 7.3 DISCIPLINARE DI GARA - COMPROVA REQUISITO
Il punto 7.3. del disciplinare di gara prevede che la comprova del requisito è fornita mediante trasmissione di idonea documentazione attestante le professionalità e le forme contrattuali dichiarate. Si chiede conferma che l’idonea documentazione potrà consistere in: • copie fotostatiche dei curricula vitae delle risorse indicate prodotte in sede di offerta • attestazione di servizio delle suddette risorse rilasciata dall’Area Risorse Umane del partecipante alla gara.
Si rappresenta, preliminarmente, che il requisito di carattere tecnico/professionale di cui al punto 7.3 del disciplinare, avente ad oggetto la presenza, nell’organico del concorrente, di risorse stabili (con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato) alla data di presentazione dell’offerta, va concettualmente tenuto distinto dalla proposta di struttura organizzativa da destinare allo svolgimento del servizio che è una componente dell’offerta tecnica.
Il disciplinare di gara prevede, infatti, la possibilità per il concorrente di indicare, in sede di offerta tecnica, risorse di personale che, al momento della presentazione dell’offerta, non risultino ancora contrattualizzate, allegando, in tale ipotesi, le relative manifestazioni di interesse.
Ciò posto, si specifica che, ai fini della comprova del citato requisito di carattere tecnico professionale individuato al punto 7.3 del disciplinare di gara, andrà fornita, in sede di verifica da effettuarsi ai sensi dell’articolo 85, comma 5, del D.lgs 50/2016 e in applicazione di quanto previsto dal punto 22 del disciplinare di gara, per ciascuna risorsa di personale indicata, idonea documentazione attestante le professionalità e le forma contrattuali dichiarate, quale a titolo esemplificativo:
- curriculum vitae, reso sotto forma di dichiarazione sostituiva, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R 445/2000, attestante tutti i requisiti richiesti dal disciplinare per ciascuna categoria professionale nella quale la risorsa risulti inquadrabile;
- copia del contratto di lavoro;
- attestazione di servizio resa sotto forma di dichiarazione sostituiva, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/2000.
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ART 10 DEL DISCIPLINARE "GARANZIA PROVVISORIA"
Si chiede di confermare che l’art. 10 del Disciplinare, recante “Garanzia provvisoria”, laddove prevede che l’offerta sia corredata, fra l’altro, di una dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 93, co. 8, d.lgs. 50/2016, richieda un impegno del fideiussore al rilascio di una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.lgs. 50/2016, e non anche l’impegno al rilascio di una garanzia ai sensi dell’art. 104, comma 1, d.lgs. 50/2016.
Si conferma l’interpretazione prospettata. Come espressamente indicato al punto 22 del disciplinare di gara, all’atto di stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva, secondo le modalità previste dall’articolo 103 del D.lgs 50/2016. Pertanto la dichiarazione di impegno richiesta, in sede di presentazione dell’offerta, in applicazione dell’art. 98, comma 8, del citato decreto legislativo, dovrà avere ad oggetto il rilascio di tale tipologia di garanzia definitiva.
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criterio di valutazione 2 - aragrafo 17.1 del disciplinare di gara
In riferimento ai sub-criteri di valutazione 2.1 e 2.2 della Tabella contenuta nel punto 17.1 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che per “Ammontare complessivo delle risorse finanziarie gestite nell’ambito degli interventi” si intenda lo stanziamento di legge ciascun intervento.
Si specifica che, ai fini della valorizzazione del criterio 2, sub criteri 2.1 e 2.2, riportati al paragrafo 17.1 del disciplinare di gara, andrà considerato il totale delle risorse finanziarie, al netto di eventuali corrispettivi pattuiti, oggetto dei contratti stipulati dall’impresa concorrente con le Amministrazioni o gli Enti titolari degli strumenti agevolativi gestiti nel triennio di riferimento.
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requisito di idoneità di cui al punto 7.1 lettera b
Si richiede conferma che il requisito 7.1 b1 o b2 possa essere posseduto solo da una delle Società componenti l’RTI.
Come indicato alla lettera b) del paragrafo 7.4 del disciplinare di gara (indicazioni per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE), il requisito di idoneità di cui al punto 7.1 lettera b (b.1 ovvero b.2), deve essere posseduto, nel caso di RTI, da ciascuna delle imprese raggruppate ovvero raggruppande.