Si rappresenta, preliminarmente, che il requisito di carattere tecnico/professionale di cui al punto 7.3 del disciplinare, avente ad oggetto la presenza, nell’organico del concorrente, di risorse stabili (con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato) alla data di presentazione dell’offerta, va concettualmente tenuto distinto dalla proposta di struttura organizzativa da destinare allo svolgimento del servizio che è una componente dell’offerta tecnica.
Il disciplinare di gara prevede, infatti, la possibilità per il concorrente di indicare, in sede di offerta tecnica, risorse di personale che, al momento della presentazione dell’offerta, non risultino ancora contrattualizzate, allegando, in tale ipotesi, le relative manifestazioni di interesse.
Ciò posto, si specifica che, ai fini della comprova del citato requisito di carattere tecnico professionale individuato al punto 7.3 del disciplinare di gara, andrà fornita, in sede di verifica da effettuarsi ai sensi dell’articolo 85, comma 5, del D.lgs 50/2016 e in applicazione di quanto previsto dal punto 22 del disciplinare di gara, per ciascuna risorsa di personale indicata, idonea documentazione attestante le professionalità e le forma contrattuali dichiarate, quale a titolo esemplificativo:
- curriculum vitae, reso sotto forma di dichiarazione sostituiva, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R 445/2000, attestante tutti i requisiti richiesti dal disciplinare per ciascuna categoria professionale nella quale la risorsa risulti inquadrabile;
- copia del contratto di lavoro;
- attestazione di servizio resa sotto forma di dichiarazione sostituiva, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/2000.